Un cinemometro laser portatile (autovelox binoculare) misura la velocità di un veicolo senza emettere flash né scattare foto. L’agente punta l’apparecchio, rileva la velocità e annota la targa. Questa configurazione tecnica solleva una domanda precisa: quando non avviene alcun fermo sul posto, quali provvedimenti può adottare la polizia dopo il controllo e quali sono i limiti giuridici della procedura?
Responsabilità pecuniaria dell’intestatario e colpevolezza del conducente: due concetti distinti
Il punto di partenza è una distinzione che molti conducenti ignorano. Quando un eccesso di velocità viene rilevato con un autovelox binoculare senza fermo, il verbale identifica il veicolo (targa, marca, modello), ma non necessariamente la persona al volante.
Il Codice della strada prevede che l’intestatario del libretto di circolazione sia tenuto a pagare la multa, anche se non è stato identificato come conducente. Si tratta di responsabilità pecuniaria: riguarda il pagamento della sanzione, non la decurtazione dei punti.
Con una sentenza del 18 novembre 2025, la Corte di cassazione ha ricordato che, in assenza di contestazione immediata, il verbale non basta a stabilire chi fosse alla guida. Per applicare la decurtazione dei punti, è necessario dimostrare o accertare la colpevolezza personale del conducente. Nel caso dell’autovelox binoculare senza fermo da parte della polizia, questa distinzione cambia la natura stessa delle conseguenze previste.
Pagare la multa entro 45 giorni equivale a riconoscere l’infrazione e comporta la decurtazione dei punti. Presentare ricorso o indicare un altro conducente interrompe questo meccanismo.

Multa per posta dopo un controllo con autovelox binoculare: base giuridica e prescrizione
Il Codice della strada autorizza gli agenti ad accertare alcune infrazioni senza fermare immediatamente il veicolo. L’eccesso di velocità rientra tra queste. L’agente annota la targa, registra la misurazione in un verbale e l’avviso di contravvenzione viene inviato all’indirizzo dell’intestatario del libretto di circolazione.
L’assenza di un fermo non rende nullo il controllo. La procedura si basa sul verbale redatto dall’agente giurato, le cui constatazioni fanno fede fino a prova contraria. Per convalidare giuridicamente la misurazione non sono necessari né flash né fotografie.
La procedura è soggetta a un termine di prescrizione. Se non si riceve alcun avviso di contravvenzione entro dodici mesi dall’infrazione, l’azione penale si estingue. Trascorso questo termine, non è più possibile procedere.
Cosa contiene l’avviso di contravvenzione
L’avviso ricevuto per posta deve riportare diverse informazioni obbligatorie. La loro assenza o inesattezza può costituire un vizio formale da far valere con un ricorso:
- La data, l’ora e il luogo esatto del controllo, nonché la velocità misurata e quella accertata dopo l’applicazione della tolleranza tecnica
- Il numero di targa del veicolo e i dati identificativi del cinemometro utilizzato (marca, numero di serie)
- Le generalità e la qualifica dell’agente verbalizzante, con l’indicazione del giuramento prestato
- L’importo della multa forfettaria, il numero di punti che possono essere decurtati e le modalità di pagamento o di ricorso
Contestare un verbale per autovelox binoculare: i limiti tecnici su cui fare leva
Contestare un verbale derivante da un controllo con autovelox binoculare non significa limitarsi a invocare l’assenza di un fermo. I tribunali richiedono argomentazioni precise, basate sugli elementi del fascicolo.
Il libretto metrologico del cinemometro
Ogni cinemometro laser deve essere sottoposto a verifiche periodiche documentate da un libretto metrologico. Questo documento riporta le date dei controlli, i risultati e la conformità dell’apparecchio. Con una sentenza del 20 maggio 2025, la Corte di cassazione ha censurato un tribunale per non aver risposto alle contestazioni relative a questo libretto. Chiedere di consultare il libretto metrologico è una concreta linea di difesa.
Identificazione del conducente
In assenza di foto o di fermo, dimostrare che l’intestatario del libretto di circolazione fosse al volante richiede una serie di indizi concordanti. Il 7 gennaio 2025 la Corte di cassazione ha ammesso che i giudici possano identificare il conducente sulla base di elementi convergenti, ma l’assenza di un fermo resta un limite oggettivo alla prova.
Indicare un altro conducente (procedura prevista per le persone giuridiche e per i privati) trasferisce la responsabilità pecuniaria. Se non lo si indica, l’intestatario è tenuto a pagare la multa, ma non subisce automaticamente la decurtazione dei punti.
Altri motivi di ricorso ammissibili
- L’angolo di puntamento dell’agente rispetto al veicolo, che può falsare la misurazione se il fascio laser non è allineato con la direzione di marcia
- Le condizioni meteorologiche al momento del controllo (pioggia, nebbia), che possono compromettere l’affidabilità del laser
- L’assenza nel verbale dell’indicazione della tolleranza tecnica o la sua applicazione errata

Tolleranza tecnica applicata agli autovelox binoculari: calcolo e conseguenze sulla velocità accertata
La velocità accertata non coincide mai con quella grezza visualizzata dal cinemometro. Per tenere conto dell’imprecisione intrinseca dell’apparecchio, viene sempre sottratta una tolleranza tecnica.
Per i cinemometri laser utilizzati in modalità portatile, la tolleranza varia in base alla velocità misurata. Sotto i 100 km/h è fissata in valore assoluto. Al di sopra, viene calcolata in percentuale sulla velocità grezza. È stabilita con decreto ministeriale e si applica automaticamente.
Un eccesso di velocità di pochi km/h oltre il limite può quindi rientrare nella norma dopo l’applicazione della tolleranza. Il verbale deve indicare sia la velocità misurata sia quella accertata. Se riporta soltanto la velocità accertata, senza che sia possibile individuare la tolleranza applicata, questo elemento può essere utile per presentare ricorso.
L’autovelox binoculare è uno strumento di controllo comunemente utilizzato sulle strade francesi e l’assenza di un fermo non mette al riparo né dalla multa né, in alcuni casi, dalla decurtazione dei punti. Per gli intestatari del libretto di circolazione che non erano al volante, la distinzione tra responsabilità pecuniaria e colpevolezza personale del conducente è il principale strumento di difesa. È opportuno basare ogni ricorso sugli elementi tecnici del fascicolo (libretto metrologico, indicazioni riportate nel verbale, tolleranza tecnica), anziché invocare l’assenza di una foto o di un fermo.



